BONUS FACCIATE 2021

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Facciate del 60%?

Bonus facciate 2022, come funziona la detrazione fiscale del 60%, riconosciuta senza limiti di spesa: dai lavori ammessi ai beneficiari, facciamo il punto sulla base della guida dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus facciate anche nel 2022: la detrazione pari al 60% della spesa sostenuta, e senza limiti in merito agli importi ammessi all’agevolazione, è stata prorogata dalla Legge di Bilancio.

Dai lavori ammessi ai soggetti beneficiari, facciamo il punto su cos’è e come funziona il bonus facciate, basandoci sulla guida dell’Agenzia delle Entrate.

Sconto in fattura e cessione del credito consentono di recuperare subito il 60% del bonus facciate spettante, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale.

Tra i limiti da considerare, non cambia la definizione delle zone ammesse all’incentivo: il bonus facciate spetta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, situati in zone A e B o assimilate.

Scendiamo quindi nel dettaglio, con tutte le istruzioni utili per l’accesso al bonus facciate nel 2021.

Bonus facciate 2021, i lavori ammessi in detrazione fiscale al 60%

Rientrano tra i lavori ammessi al bonus facciate 2021 quelli realizzati per il rinnovamento ed il consolidamento della facciata esterna degli edifici, anche solo di pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

L’accesso alla detrazione fiscale del 60% è riconosciuto anche per i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate.

Riepilogando, rientrano nel bonus facciate del 60% i seguenti lavori:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Requisito fondamentale per accedere all’agevolazione è che i lavori siano effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile. Non spetta invece per le opere realizzate sulle facciate interne dell’edificio, se non sono visibili su strada o da un suolo ad uso pubblico.

L’Agenzia delle Entrate fornisce quindi alcuni esempi di interventi ammessi in detrazione fiscale:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Il bonus facciate si applica anche alle spese sostenute per la progettazione degli interventi, per le altre prestazioni professionali collegate, così come per quelle sostenute per l’acquisto dei materiali.

Via libera allo sconto fiscale anche per i costi direttamente collegati alla realizzazione delle opere, come quelle relative all’installazione dei ponteggi, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi.

Scarica la guida dell’Agenzia dell’entrate

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